Scuola inglese per bambini e ragazzi

CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 – Parti del contratto

1. Le parti del contratto sono due: il genitore e la scuola fornitrice del servizio.
2. l minore frequentatore del corso è considerato terzo beneficiario estraneo al contratto.
Art. 2 – Formazione dell’Accordo
1. Con il pagamento online della retta il genitore formula ex art. 1329 c. c. proposta di acquisto del corso di lingua irrevocabile per i 45 giorni successivi.
2. Fino alla notizia dell’accettazione da parte della scuola, che il genitore dichiara di poter ricevere in qualunque forma, ovvero fino all’avvio effettivo delle lezioni, la proposta non produrrà effetti.
3. Nel caso in cui il corso non dovesse iniziare la scuola restituirà tutte le somme versate dal genitore.
Art. 3 – Organizzazione del corso.
1. Le lezioni verranno svolte tramite insegnanti qualificate ed esperte secondo modalità adatte all’età e al livello linguistico dei frequentatori dei corsi.
2. Per lo svolgimento delle lezioni le predette insegnanti potranno essere affiancate anche da personale non qualificato nel ruolo di meri ausiliari per lo svolgimento di attività accessorie.
3. l corso si svolge in locali a disposizione della Kids Can S.r.l.
4. l costo del corso comprende la fornitura e utilizzazione del materiale didattico necessario allo svolgimento delle lezioni.
5. Al termine del corso l’alunno che avrà frequentato non meno del 70% del corso riceverà un attestato di frequenza.
Art. 4 – Modalità del corso.
1. l contenuto delle lezioni verrà tendenzialmente organizzato in modo da impegnare i frequentatori nei quattro aspetti principali dell’apprendimento linguistico – ascolto (listening), parlato (speaking), scrittura (writing), lettura (reading) – tenendo peraltro conto della capacità ed età del singolo bambino.
2. Talune attività accessorie, come gli spettacoli teatrali, le feste a tema, le escursioni all’esterno e quant’altro, saranno oggetto di ulteriori e separati accordi.
3. Le parti convengono di riconoscere alla scuola, e per essa al suo corpo insegnante, il massimo dell’autonomia didattica nella organizzazione delle lezioni, nell’ambito della quale l’insegnamento della lingua verrà impartito ricorrendo anche a giochi linguistici, supporti audiovisivi, navigazione informatica protetta e guidata.
4. La scuola assicurerà la presenza anche di personale in grado di comunicare con i piccoli studenti mediante la lingua italiana.
5. I corsi si svolgono in un arco di tempo di circa 30 settimane comprese tra il mese di ottobre ed il mese di giugno dell’anno successivo.
6. Nel predetto arco di tempo la scuola osserverà le festività nazionali e della città di Roma.
7. Per esigenze organizzative la scuola si riserva il diritto di modificare la frequenza oraria qualora ottenga la preventiva disponibilità della maggioranza assoluta dei genitori dei bambini partecipanti al corso.
Art. 5 – Custodia del minore
1. La presa in custodia del bambino da parte di personale addetto della scuola avverrà esclusivamente all’interno del locale d’ingresso principale della scuola.
2. l personale della scuola rilascerà a sua volta il minore esclusivamente ai genitori legittimi affidatari, salva delega scritta di questi nei confronti di terzi preventivamente presentati di persona.
3. I genitori si impegnano a rendersi disponibili sia per l’affidamento del minore che per la ripresa in consegna del medesimo, assicurando la loro presenza con un anticipo di dieci minuti sull’inizio e sul termine della lezione.
4. L’accesso alle aule durante l’orario delle lezioni sarà inibito ai genitori degli alunni i quali potranno comunque chiedere in ogni momento di riprendere la custodia del proprio figlio.
Art. 6 – Doveri di informazione del genitore
1. l genitore dichiara che il proprio figlio è in perfette condizioni di salute o comunque in condizioni tali da poter frequentare il corso senza che sia necessario predisporre particolari cautele preventive.
2. A carico dei genitori incombe il dovere di informare la scuola del variare delle condizioni di salute del bambino, come pure di altre particolari necessità, comunicando ogni notizia che sia considerata necessaria o semplicemente utile per far fronte ad eventuali emergenze dovessero verificarsi durante la permanenza del bambino all’interno dei locali scolastici.
Art. 7 – Assenze del minore
1. La mancata partecipazione ad alcune lezioni come pure l’interruzione della frequenza del corso da parte del bambino non costituirà titolo per alcuna forma di restituzione e né il genitore sarà esonerato dal saldo completo del corrispettivo totale stabilito per l’intero corso (Cass. n. 5592/77).
Art. 8 – Interruzione del corso
1. In ragione del carattere durevole del rapporto le parti convengono di riconoscere alla scuola la facoltà di interrompere in ogni momento il corso delle lezioni per giustificati motivi sopravvenuti.
2. In tale caso di interruzione la scuola restituirà la quota di corrispettivo eventualmente già versato relativo alle lezioni che non verranno frequentate.
Art. 9 – Esclusione dell’alunno
1. Le parti convengono di riconoscere alla scuola la discrezionale ed insindacabile facoltà di allontanare il minore che con il suo comportamento indisciplinato venga meno agli obblighi disciplinari di condotta precisati nel decalogo pubblicato nei locali della scuola o renda comunque disagevole per altri la prosecuzione e fruizione delle lezioni.
2. Tale caso di esclusione non costituirà titolo per alcuna forma di restituzione e né il genitore sarà esonerato dal saldo completo del corrispettivo totale stabilito per l’intero corso (Cass. n. 275/76).
Art. 10 – Consenso per l’utilizzo di immagini
Il genitore sottoscrittore – in relazione alla eventuale ripresa, posa e comunque utilizzo in qualsiasi forma anche mediante pubblicazione delle proprie immagini e di quelle del proprio figlio che siano state registrate per conto della Scuola, affinché inserite nell’ambito delle attività didattiche e d’istruzione, amministrative, commerciali e promozionali (pubblicazioni cartacee e su siti Internet istituzionali, pubblicità, social network, ed ogni altra forma di comunicazione cartacea ed elettronica) – ferma ed impregiudicata la tutela della dignità personale e del decoro, ne autorizza l’utilizzo a titolo gratuito con piena liberatoria della Scuola.
Art. 11 – Elezione di domicilio
1. Ai fini del presente contratto il genitore sottoscrittore elegge domicilio ex art. 47 del c. c. presso la residenza dallo stesso indicata in epigrafe, ove dovranno essere trasmesse tutte le comunicazioni, salva successiva variazione da comunicarsi mediante dichiarazione spedita con posta raccomandata.